La famiglia, trova la sua tutela costituzionale in tre articoli, quali: l’art. 29, 30, 31 Cost.
L’articolo 29 sancisce che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
L’art. 30 prevede che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.
L’art. 31 stabilisce che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
Il diritto di famiglia è l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano relazioni tra coniugi, parenti, affini e persone adottate, comprendendo molte norme di ordinamenti diversi da quello interno, quali il canonico, l’internazionale e il comunitario.
Nel corso degli anni ’60, in seguito ad una forte trasformazione sociale, si sono rese necessarie delle riforme riguardo la materia.
La prima è stata la legge 1 dicembre 1970 n.898, la quale ha consentito lo scioglimento del matrimonio ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) e la legge 19 maggio 1975 n.151, la quale ha riconosciuto alla donna una condizione di completa parità rispetto all’uomo e ha rafforzato la parità tra figli legittimi e naturali.
Inoltre, la nuova legge n. 154/2013 in materia di filiazione ha introdotto l’affidamento condiviso, ribadendo il principio della bigenitorialità e sancendo il diritto del minore di vivere e mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori senza distinzione tra figli legittimi e naturali.
Per ultima, la legge 5 giugno 2016 n.76, che ha fatto debuttare le unioni civili per le persone dello stesso sesso attraverso una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, impegnandosi per la reciproca assistenza morale e materiale e a vivere sotto lo stesso tetto.
La c.d. legge Cirinnà ha, inoltre, regolato le convivenze di fatto tra coppie eterosessuali dichiarate all’anagrafe.
Lo Studio Legale Agaro offre consulenza ed assistenza, avvalendosi anche della collaborazione di psicoterapeuti e mediatori familiari.